1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai